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Il Giudice di Pace di Pontremoli conferma l'esibizione via smartphone dell'assicurazione alle forze dell'ordine annullando la multa comminata a un uomo sprovvisto del certificato cartaceo
di Lucia Izzo - consentitoesibire alle Forze dell'Ordine, in sede di controllo, il certificato di assicurazione RC Auto in formato digitale, ad esempio attraverso lo smartphone, oppure una stampa non originale dello stesso.
Tuttavia, impugnando il verbale innanzi al Prefetto, l'automobilista contestava la sanzione evidenziando come, in occasione del controllo effettuato dai Carabinieri, si era offerto di dimostrare che la vettura fosse regolarmente assicurata, attraverso l'esibizione di una copia digitale del certificato di assicurazione, attraverso lo smartphone.
In particolare, secondo la difesa attorea, i militari avrebbero disatteso la circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la Polizia Stradale (Prot. n. 300/A/5931/16/106/15) del 1 settembre 2016.
La Circolare, infatti, prescrive che pu essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale del certificato di assicurazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell'art. 180, comma 1, lettera d) e art. 180, comma 7, C.d.S o senza che, ai sensi dell'art. 180, comma 8, C.d.S., possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.
Inoltre, sottolinea la difesa del ricorrente, la stessa Circolare fa riferimento anche all'esibizione di una "stampa non originale" quale sufficiente ad adempiere all'obbligo previsto dalla norma; di conseguenza evidente che la copia digitale possa essere anche non originale e ci al fine di agevolare il pi possibile un corretto rapporto collaborativo tra le forze dell'ordine e il cittadino/utente, semplificandone gli adempimenti.
Il provvedimento, proveniente dal Ministero dell'Interno, deve intendersi avere efficacia di interpretazione autentica del contestato art. 180 C.d.S. e, pertanto, da assumersi quale condizione legittimane o meno l operato degli agenti.
Non avendo questi ultimi adottato i criteri di accertamento previsti dal Ministero, conclude il magistrato, l'impugnata ordinanza prefettizia e il verbale devono intendersi affetti da illegittimit e dunque da annullare.
Si ringrazia l'Avv. Giuseppe Naim per l'invio del provvedimento
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